Art. 3.
  Per  la  produzione dei vini a denominazione di origine controllata
"San Gimignano", in deroga a quanto previsto dall'art.  2  dell'unito
disciplinare  di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di
entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere  iscritti
a  titolo transitorio, nell'albo dei vigneti previsto nel sopracitato
art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui  siano
presenti  viti  di  vitigni in percentuali diverse da quelle indicate
nel sopra citato art. 2 del disciplinare di produzione, purche'  esse
non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la
produzione di detto vino.
  Allo  scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al
comma precedente, saranno cancellati d'ufficio  dal  rispettivo  albo
qualora  i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare
a detti vigneti  le  modifiche  necessarie  per  uniformare  la  loro
composizione  ampelografica  alle  disposizioni  di  cui  all'art.  2
dell'unito  disciplinare  di  produzione,  dandone  comunicazione  al
competente ufficio dell'Assessorato regionale dell'agricoltura.