Art. 4.
  Chiunque  produce,  vende,  pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine controllata  "San
Gimignano"   e'  tenuto,  a  norma  di  legge,  all'osservanza  delle
condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 8 agosto 1996
                                               Il dirigente: ADINOLFI