Art. 2. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1996, i vini a denominazione di origine controllata "Colli Lanuvini", provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 - la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti della denominazione di origine controllata "Colli Lanuvini" entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.