Art. 2.
  I soggetti che  intendono  porre  in  commercio,  a  partire  dalla
vendemmia  1996, i vini a denominazione di origine controllata "Colli
Lanuvini", provenienti da vigneti non ancora iscritti,  conformemente
alle  disposizioni  del  relativo  disciplinare  di  produzione, sono
tenuti ad effettuare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15  della
legge  10  febbraio 1992, n. 164 - la denuncia dei rispettivi terreni
vitati ai fini dell'iscrizione dei  medesimi  all'apposito  albo  dei
vigneti  della  denominazione di origine controllata "Colli Lanuvini"
entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del  presente
decreto.