Art. 3.
  Per la produzione dei vini a denominazione di  origine  controllata
"Colli  Lanuvini", in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito
disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data  di
entrata  in  vigore  del  medesimo,  possono essere iscritti a titolo
transitorio nell'albo previsto dall'art. 15 della legge  10  febbraio
1992,  n.  164,  i  vigneti  in cui siano presenti viti di vitigni in
percentuali diverse da quelle  indicate  nel  sopra  citato  art.  2,
purche'  esse  non  superino del 15% il totale delle viti dei vitigni
previsti per la produzione dei citati vini.
  Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui  al
comma  precedente  saranno  cancellati d'ufficio dal rispettivo albo,
qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare,
a detti vigneti, le  modifiche  necessarie  per  uniformare  la  loro
composizione  ampelografica  alle  disposizioni  di  cui  all'art.  2
dell'unito  disciplinare  di  produzione,  dandone  comunicazione  al
competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.