Art. 4.
  Chiunque produce, vende, pone in vendita  o  comunque  distribuisce
per  il  consumo  vini  con  la  denominazione di origine controllata
"Colli Lanuvini" e' tenuto a norma  di  legge,  all'osservanza  delle
condizioni  e  dei  requisiti  stabiliti nell'annesso disciplinare di
produzione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 9 agosto 1996
                                               Il dirigente: ADINOLFI