Art. 2.
  1. I versamenti  di  cui  al  precedente  art.  1  sono  effettuati
dall'INPS,  con  cadenza  trimestrale, al conto corrente infruttifero
aperto  presso  la  Tesoreria  centrale  dello  Stato  e   denominato
"Ministero  del  tesoro  -  Fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie: finanziamenti nazionali"  ai  sensi  dell'art.
74, comma 1, della legge 19 febbraio 1992, n. 142.
  2. La somma da versare, iscritta dall'INPS in apposito capitolo del
proprio   bilancio  di  previsione,  viene  comunicata  dallo  stesso
Istituto, entro il mese di novembre precedente l'anno cui il bilancio
stesso si riferisce, alla Ragioneria generale dello Stato - I.G.FO.R.
  3. Il conguaglio dei versamenti trimestrali  e'  operato  dall'INPS
con riferimento ai propri dati consuntivi annuali e viene conteggiato
in occasione del versamento della prima rata trimestrale in scadenza.
  4.  Il  conguaglio positivo o negativo, relativo alle quote versate
dall'INPS al Ministero del lavoro e della previdenza sociale  per  la
competenza dell'esercizio 1995, e attribuito al Fondo di rotazione di
cui alla legge n. 845/1978 e successive modificazioni.