Art. 4.
  1. Il pagamento dei contributi relativi alle annualita' 1994 e 1995
del  Fondo  sociale  europeo  (FSE),  quali  risultano   dai   Quadri
comunitari  di sostegno (QCS) e dai Documenti unici di programmazione
(DOCUP), e' effettuato dal Fondo di rotazione di cui  alla  legge  n.
183/1987.  Le  somme  gia'  acquisite  a  tale  titolo  dal  Fondo di
rotazione di cui all'art. 25 della legge n.  845/1978, e  non  ancora
dallo  stesso  erogate,  sono  versate al conto corrente infruttifero
aperto  presso  la  Tesoreria  centrale  dello  Stato  e   denominato
"Ministero  del  tesoro  -  Fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie: finanziamenti CEE".
  2. Le disponibilita' di parte nazionale relative al cofinanziamento
delle suddette annualita', esistenti alla data del  presente  decreto
sul Fondo di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978, quali somme non
impegnate,  devono considerarsi avanzi di gestione e sono versate, ai
sensi dell'art. 1, comma 74, della legge n.  549/1995,  al  Fondo  di
rotazione  di  cui  alla legge n. 183/1987, entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
  3. Le iniziative comunitarie di FSE non  comprese  nei  QCS  o  nei
DOCUP,  relative  alla  programmazione  1994/1999,  sono  gestite dal
Ministero dei  lavoro  e  della  previdenza  sociale  ed  i  relativi
pagamenti,  unitamente  alla quota di cofinanziamento nazionale, sono
effettuati dal Fondo di rotazione di cui alla legge n.  183/1987,  su
richiesta  del  predetto  Ministero  e  con  le procedure indicate al
successivo art. 8.