Art. 6.
  1. I trasferimenti delle risorse comunitarie di cui  al  precedente
art. 5 a favore delle regioni ed altri destinatari soggetti al regime
di  cui  alla legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni
ed integrazioni (tesoreria unica) sono  effettuati  direttamente  dal
Fondo  di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, mediante giroconto
di tesoreria a favore degli specifici conti correnti  intestati  agli
organismi stessi.