Art. 9.
  1. A decorrere dal 1 gennaio 1996, restano  abrogate,  per  effetto
dell'art. 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, tutte le
disposizioni   non   compatibili   con   le  procedure  che  regolano
l'attivita' del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.