Art. 2.
  Le  offerte  degli  operatori  relative  alla  tranche  di  cui  al
precedente  art.  1,  dovranno  pervenire,  con  l'osservanza   delle
modalita'   indicate   negli  articoli  7  e  8  del  citato  decreto
ministeriale del 24 giugno 1996, entro le ore 13 del giorno 30 agosto
1996.
  Le offerte non pervenute entro il  suddetto  termine  non  verranno
prese in considerazione.
  Successivamente  alla  scadenza  del termine di presentazione delle
offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita'  di
cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 24 giugno 1996.