Art. 3.
  Non  appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  di  cui al
precedente art. 2, avra' inizio, in base all'art. 4,  secondo  comma,
del  decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il
collocamento della ottava tranche dei  certificati,  per  un  importo
massimo  del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1
del presente decreto; tale tranche  sara'  riservata  agli  operatori
"specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato all'asta della
settima  tranche  e  verra' assegnata con le modalita' indicate negli
articoli 14 e 15 del citato decreto dell'11 luglio  1996,  in  quanto
applicabili.
  Gli    "specialisti"    potranno    partecipare   al   collocamento
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino  alle  ore
17 del giorno 29 agosto 1996.
  Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
  L'importo  spettante  di  diritto  a  ciascuno  "specialista"   nel
collocamento  supplementare  e'  pari  al  rapporto fra il valore dei
titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime
tre aste dei C.C.T. settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1
del presente decreto, ed il totale assegnato,  nelle  medesime  aste,
agli   stessi   operatori   ammessi  a  partecipare  al  collocamento
supplementare.