IL MINISTRO DELL'INTERNO
    Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
    Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;
    Visto l'art. 2 della legge 26 giugno 1965, n. 966;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile  1955,
n. 547;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982,
n. 577;
    Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
    Visto l'art.  4  del  decreto  legge  28  agosto  1995,  n.  361,
convertito nella legge 27 ottobre 1995, n. 437;
    Visto  il  progetto  di  regola  tecnica  elaborato  dal Comitato
centrale tecnico  scientifico  per  la  prevenzione  incendi  di  cui
all'art.  10  del  decreto  del Presidente della Repubblica 29 luglio
1982, n. 577;
    Visto  l'art.  11  del  citato  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
    Espletata  la  procedura  di informazione prevista dalla legge 21
giugno 1986, n. 317;
                               Decreta
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
    1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di  disposizioni
di prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione e
l'esercizio dei sottoelencati locali:
       a) teatri;
       b) cinematografi;
       c) cinema-teatri;
       d) auditori e sale convegno;
       e)   locali   di  trattenimento,  ovvero  locali  destinati  a
trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi  pubblici
ed attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100
persone;
       f) sale da ballo e discoteche;
       g) teatri tenda;
       h) circhi;
       i)  luoghi  destinati  a  spettacoli  viaggianti  e  parchi di
divertimento;
       l) luoghi all'aperto,  ovvero  luoghi  ubicati  in  delimitati
spazi  all'aperto  attrezzati  con impianti appositamente destinati a
spettacoli  o  intrattenimenti  e  con  strutture  apposite  per   lo
stazionamento del pubblico.
    Rientrano nel campo di applicazione del presente decreto i locali
multiuso  utilizzati occasionalmente per attivita' di intrattenimento
e pubblico spettacolo.
    Ai locali di trattenimento, di cui alla  precedente  lettera  e),
con   capienza   non   superiore  a  100  persone,  si  applicano  le
disposizioni di cui al titolo XI dell'allegato.
    2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:
       a) i luoghi all'aperto, quali piazze e aree  urbane  prive  di
strutture  specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico
per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con  uso  di
palchi  o  pedane per artisti, purche' di altezza non superiore a  m.
0,8  e  di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione
sonora, purche' installate in aree non accessibili al pubblico;
       b) i locali, destinati esclusivamente a riunioni operative, di
pertinenza di sedi di associazioni ed enti;
       c) i pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti  musicali
in assenza dell'aspetto danzante e di spettacolo;
       d)  i  pubblici  esercizi  in  cui  e' collocato l'apparecchio
musicale "karaoke" o simile, a condizione che non sia  installato  in
sale  appositamente  allestite  e  rese idonee all'espletamento delle
esibizioni canore ed all'accoglimento prolungato degli  avventori,  e
la sala abbia capienza non superiore a 100 persone;
       e)  i  pubblici  esercizi  dove  sono installati apparecchi di
divertimento, automatici e non, in cui gli  avventori  sostano  senza
assistere a manifestazioni di spettacolo (sale giochi).
    3. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai locali di
nuova  realizzazione  ed  a  quelli esistenti alla data di entrata in
vigore dello stesso, gia' adibiti ad attivita' di cui al comma 1, nel
caso  siano  oggetto  di  interventi  comportanti  la  loro  completa
ristrutturazione  e/o il cambio di destinazione d'uso, con esclusione
degli interventi  di  manutenzione  ordinaria,  di  cui  all'art.  31
lettera  a)  della  legge  5  agosto  1978,  n. 457. Nel caso che gli
interventi,   effettuati   su   locali   esistenti,   comportino   la
sostituzione  o  modifica  di impianti e/o attrezzature di protezione
attiva  antincendio,  la  modifica  parziale  delle   caratteristiche
costruttive  e/o  del  sistema  di vie di uscita, e/o ampliamenti, le
disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  solamente   agli
impianti e/o alle parti della costruzione oggetto degli interventi di
modifica.  In  ogni  caso  gli  interventi  di modifica effettuati su
locali esistenti, che non comportino un loro cambio di  destinazione,
non possono diminuire le condizioni di sicurezza preesistenti.