Art. 4.
Commercializzazione CEE
I prodotti provenienti da uno dei Paesi della Unione europea,
ovvero originari di Paesi contraenti l'accordo SEE, legalmente
riconosciuti sulla base di norme armonizzate o di norme o regole
tecniche straniere riconosciute equivalenti, possono essere
commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di
applicazione disciplinato dal presente decreto. Nelle more della
emanazione di apposite norme armonizzate, agli estintori, alle porte
e agli elementi di chiusura per i quali e' richiesto il requisito di
resistenza al fuoco, nonche' ai prodotti per i quali e' richiesto il
requisito di reazione al fuoco, si applica la normativa italiana
vigente, che prevede specifiche clausole di mutuo riconoscimento,
concordate con i servizi della Commissione CEE, stabilite nei
seguenti decreti del Ministro dell'Interno:
decreto 12 novembre 1990 per gli estintori portatili;
decreto 5 agosto 1991 per i materiali ai quali e' richiesto il
requisito di reazione al fuoco;
decreto 6 marzo 1992 per gli estintori carrellati;
decreto 14 dicembre 1993 per le porte e gli altri elementi di
chiusura ai quali e' richiesto il requisito di resistenza al fuoco.