Art. 5.
Disposizioni per i locali esistenti
I locali esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, per i quali le commissioni di vigilanza - di cui all'art.
141 del Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931,
n. 733, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635 - hanno rilasciato il prescritto parere
favorevole ai fini dell'agibilita', devono essere adeguati alle
disposizioni previste al titolo XIX dell'allegato, entro i termini
ivi stabiliti.
Sono fatte salve le deroghe concesse, ai sensi dell'art. 21 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577,
antecedentemente l'emanazione del presente decreto.