Art. 5.
                 Disposizioni per i locali esistenti
    I locali esistenti alla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto,  per  i  quali le commissioni di vigilanza - di cui all'art.
141 del Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno  1931,
n.  733,  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza,  approvato con Regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635 - hanno rilasciato il prescritto parere
favorevole ai  fini  dell'agibilita',  devono  essere  adeguati  alle
disposizioni  previste  al  titolo XIX dell'allegato, entro i termini
ivi stabiliti.
    Sono fatte salve le deroghe concesse, ai sensi dell'art.  21  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29  luglio 1982, n. 577,
antecedentemente l'emanazione del presente decreto.