Art. 7.
Disposizioni complementari e finali
Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni di prevenzione
incendi impartite in materia.
I servizi di vigilanza antincendio, nei locali ricadenti nel
campo di applicazione del presente decreto, sono espletati dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, secondo la vigente normativa.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 19 agosto 1996
Il Ministro: NAPOLITANO