IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore - convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - disposizioni sull'ordinamento universitario - e successive modificazioni; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica ed organizzativa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 - riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, relativa alle norme sul pi- ano triennale di sviluppo dell'Universita' e per l'attuazione del pi- ano quadriennale 1986-90; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 - determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica; Considerata l'opportunita' di procedere alla revisione degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico; Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995 concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico; Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale espressi nelle adunanze del 21 aprile, del 28 ottobre e del 14 dicembre 1995; Sentita la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri; Ritenuta la necessita' di modificare la tabella I, allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e di integrare la tabella XLV/2 recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico; Decreta: Art. 1. All'art. 8 della tabella XLV/2 allegata al decreto ministeriale 11 maggio 1995, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 1995 sono aggiunte le seguenti scuole di specializzazione: 30) Allergologia ed immunologia clinica; 31) Anestesia e rianimazione; 32) Dermatologia e venerologia; 33) Endocrinologia e malattie del ricambio; 34) Geriatria; 35) Medicina dello sport; 36) Medicina di comunita'; 37) Medicina interna; 38) Medicina legale; 39) Radiodiagnostica; 40) Radioterapia; 41) Reumatologia; 42) Scienza dell'alimentazione. Dopo l'art. 29 della medesima tabella sono aggiunti i seguenti: