IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
              E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
   Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
   Visto il regio decreto 20 giugno 1935,  n.  1071  -  modifiche  ed
aggiornamenti  al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore -
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
   Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652  -  disposizioni
sull'ordinamento universitario - e successive modificazioni;
   Vista  la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - delega al Governo per il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione didattica ed organizzativa;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382 - riordinamento della docenza universitaria e relativa  fascia
di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162  -  riordinamento  delle  scuole  dirette  a fini speciali, delle
scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;
   Vista la legge 9 maggio 1989, n.  168,  concernente  l'istituzione
del  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica    e
tecnologica;
   Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, relativa alle norme sul  pi-
ano triennale di sviluppo dell'Universita' e per l'attuazione del pi-
ano quadriennale 1986-90;
   Vista  la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
   Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 - determinazione degli  atti
amministrativi  da  adottarsi  nella forma del decreto del Presidente
della Repubblica;
   Considerata  l'opportunita'  di  procedere  alla  revisione  degli
ordinamenti  didattici  delle  scuole di specializzazione del settore
medico;
   Visto  il  decreto  ministeriale  11   maggio   1995   concernente
modificazioni  all'ordinamento  didattico universitario relativamente
alle scuole di specializzazione del settore medico;
   Uditi i pareri  del  Consiglio  universitario  nazionale  espressi
nelle adunanze del 21 aprile, del 28 ottobre e del 14 dicembre 1995;
   Sentita la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi
e odontoiatri;
   Ritenuta  la  necessita'  di  modificare la tabella I, allegata al
regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive  modificazioni
e  di  integrare  la  tabella XLV/2 recante gli ordinamenti didattici
delle scuole di specializzazione del settore medico;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   All'art. 8 della tabella XLV/2 allegata al decreto ministeriale 11
maggio 1995,  pubblicato  sul  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale  n. 167 del 19 luglio 1995 sono aggiunte le seguenti scuole
di specializzazione:
     30) Allergologia ed immunologia clinica;
     31) Anestesia e rianimazione;
     32) Dermatologia e venerologia;
     33) Endocrinologia e malattie del ricambio;
     34) Geriatria;
     35) Medicina dello sport;
     36) Medicina di comunita';
     37) Medicina interna;
     38) Medicina legale;
     39) Radiodiagnostica;
     40) Radioterapia;
     41) Reumatologia;
     42) Scienza dell'alimentazione.
   Dopo l'art. 29 della medesima tabella sono aggiunti i seguenti: