Art. 2. All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, , n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunti i seguenti diplomi di specializzazione: diploma di specializzazione in allergologia ed immunologia clinica; diploma di specializzazione in anestesia e rianimazione; diploma di specializzazione in dermatologia e venerologia; diploma di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio; diploma di specializzazione in geriatria; diploma di specializzazione in medicina dello sport; diploma di specializzazione in medicina di comunita'; diploma di specializzazione in medicina interna; diploma di specializzazione in medicina legale; diploma di specializzazione in radiodiagnostica; diploma di specializzazione in radioterapia; diploma di specializzazione in reumatologia; diploma di specializzazione in scienza dell'alimentazione.