Art. 2.
   All'elenco  delle  lauree  e  dei  diplomi  di cui alla tabella I,
annessa al regio decreto 30 settembre 1938, , n. 1652,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni  sono  aggiunti i seguenti diplomi di
specializzazione:
   diploma di specializzazione in allergologia ed immunologia
   clinica;
   diploma di specializzazione in anestesia e rianimazione;
   diploma di specializzazione in dermatologia e venerologia;
   diploma di specializzazione in endocrinologia e malattie del
   ricambio;
   diploma di specializzazione in geriatria;
   diploma di specializzazione in medicina dello sport;
   diploma di specializzazione in medicina di comunita';
   diploma di specializzazione in medicina interna;
   diploma di specializzazione in medicina legale;
   diploma di specializzazione in radiodiagnostica;
   diploma di specializzazione in radioterapia;
   diploma di specializzazione in reumatologia;
   diploma di specializzazione in scienza dell'alimentazione.