Art. 3
   Entro  un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto, i
competenti organi accademici delle universita' procederanno, ai sensi
dell'art. 11, comma 1, della legge  19  dicembre  1990,  n.  341,  ad
avviare   le   procedure   per   il  riordinamento  delle  scuole  di
specializzazione di cui al precedente articolo 1,  gia'  attivate  ai
sensi del precedente ordinamento, in conformita' alle disposizioni di
cui al presente decreto.
   il  presente  decreto  sara'  inviato  alla Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 3 luglio 1996
                                      p. Il Ministro dell'Universita'
                            e della ricerca scientifica e tecnologica
                                                             GUERZONI
Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1996
Registro n. 1 Universita', foglio n. 160