Art. 3 Entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto, i competenti organi accademici delle universita' procederanno, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 19 dicembre 1990, n. 341, ad avviare le procedure per il riordinamento delle scuole di specializzazione di cui al precedente articolo 1, gia' attivate ai sensi del precedente ordinamento, in conformita' alle disposizioni di cui al presente decreto. il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 luglio 1996 p. Il Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica GUERZONI Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1996 Registro n. 1 Universita', foglio n. 160