Art. 2. 1. Il riconoscimento di cui all'art. 1 del presente decreto e' concesso all'istituto di ricerca pubblico o privato, gia' iscritto nella pertinente anagrafe, che operi nel settore della pesca o dell'acquacoltura e disponga di: a) idonea sede logistica, completa di laboratorio, biblioteca ed attrezzature; b) di personale specializzato nel settore della ricerca in pesca o acquicoltura, in caso di strutture pubbliche; ovvero, soci aventi profili professionali per lo svolgimento di mansioni di ricerca nel settore della pesca ed acquicoltura, in caso di cooperative; c) responsabile scientifico, stabilmente impiegato nella struttura. 2. L'istruttoria sul possesso dei requisiti di cui al comma 1 e' effettuata dall'autorita' marittima competente per territorio.