Art. 2.
  1.  Il  riconoscimento  di  cui  all'art. 1 del presente decreto e'
concesso all'istituto di ricerca pubblico o  privato,  gia'  iscritto
nella  pertinente  anagrafe,  che  operi  nel  settore  della pesca o
dell'acquacoltura e disponga di:
    a) idonea sede logistica, completa di laboratorio, biblioteca  ed
attrezzature;
    b)  di personale specializzato nel settore della ricerca in pesca
o acquicoltura, in caso di strutture pubbliche; ovvero,  soci  aventi
profili  professionali  per lo svolgimento di mansioni di ricerca nel
settore della pesca ed acquicoltura, in caso di cooperative;
    c)  responsabile   scientifico,   stabilmente   impiegato   nella
struttura.
  2.  L'istruttoria  sul  possesso dei requisiti di cui al comma 1 e'
effettuata dall'autorita' marittima competente per territorio.