IL DIRETTORE GENERALE
                   DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA
  Visto  il  regolamento  CEE  n. 2080/93 del Consiglio del 20 luglio
1993, recante disposizioni di applicazione  del  regolamento  CEE  n.
2052/88  per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento
della pesca;
  Visto il regolamento CEE n. 3699/93 del Consiglio del  21  dicembre
1993,  che  definisce  i  criteri  e  le  condizioni degli interventi
comunitari  a  finalita'  strutturale  nel   settore   della   pesca,
dell'acquacoltura  e  della  trasformazione e commercializzazione dei
relativi prodotti;
  Visto il piano settoriale per la pesca e l'acquacoltura  1994-1999,
approvato  con  decisioni della Commissione europea 6 dicembre 1994 e
22 dicembre 1994;
  Visto il proprio decreto 2 aprile 1996 riguardante  modelli,  spese
ammissibili,   esecuzione   dei  progetti  in  attuazione  del  piano
settoriale della pesca ed  acquacoltura  1994-1999,  registrato  alla
Corte  dei  conti  l'8  maggio  1996, registro n. 1 Risorse agricole,
foglio n. 122;
  Vista la nota della Commissione europea  del  30  maggio  1996,  n.
56253,  che ha espresso parere favorevole sul citato decreto 2 aprile
1996, salvo che sul  punto  7  dell'allegato  2/2/AC,  ritenendo  non
ammissibili  a finanziamento le spese concernenti l'acquisto di uova,
larve ed avannotti o riproduttori;
  Ritenuta l'opportunita' di modificare  il  decreto  2  aprile  1996
dianzi  citato  al  fine  di  conformare  le previsioni del decreto 2
aprile 1996 al parere della Commissione europea;
  Considerata peraltro l'opportunita' di recepire il parere reso  dal
Comitato  finanziamenti  ex  art. 23 della legge n. 41/1982 in ordine
alle iniziative di trasformazione e commercializzazione dei  prodotti
ittici  (Misura  6)  relativamente  alla  riduzione del contributo da
apportare alle spese di investimento ammissibili eccedenti  l'importo
di lire 5.000 milioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  punto  7  dell'allegato 2/2/AC del decreto 2 aprile 1996 in
premessa citato e' modificato come segue:
   "acquisto di uova, larve ed avannotti o riproduttori".