IL DIRETTORE GENERALE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA Visto il regolamento CEE n. 2080/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca; Visto il regolamento CEE n. 3699/93 del Consiglio del 21 dicembre 1993, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalita' strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti; Visto il piano settoriale per la pesca e l'acquacoltura 1994-1999, approvato con decisioni della Commissione europea 6 dicembre 1994 e 22 dicembre 1994; Visto il proprio decreto 2 aprile 1996 riguardante modelli, spese ammissibili, esecuzione dei progetti in attuazione del piano settoriale della pesca ed acquacoltura 1994-1999, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1996, registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 122; Vista la nota della Commissione europea del 30 maggio 1996, n. 56253, che ha espresso parere favorevole sul citato decreto 2 aprile 1996, salvo che sul punto 7 dell'allegato 2/2/AC, ritenendo non ammissibili a finanziamento le spese concernenti l'acquisto di uova, larve ed avannotti o riproduttori; Ritenuta l'opportunita' di modificare il decreto 2 aprile 1996 dianzi citato al fine di conformare le previsioni del decreto 2 aprile 1996 al parere della Commissione europea; Considerata peraltro l'opportunita' di recepire il parere reso dal Comitato finanziamenti ex art. 23 della legge n. 41/1982 in ordine alle iniziative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici (Misura 6) relativamente alla riduzione del contributo da apportare alle spese di investimento ammissibili eccedenti l'importo di lire 5.000 milioni; Decreta: Art. 1. 1. Il punto 7 dell'allegato 2/2/AC del decreto 2 aprile 1996 in premessa citato e' modificato come segue: "acquisto di uova, larve ed avannotti o riproduttori".