Art. 2.
  1.  Sulle  spese  ritenute  ammissibili relativamente alla misura 6
(Trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici) del  Piano
settoriale  per  la  pesca  e l'acquacoltura 1994-1999, il contributo
comunitario e nazionale e' concesso  nella  misura  massima  prevista
(50%   contributo   comunitario   e   25%  contributo  nazionale  per
l'obiettivo 1; 25% contributo comunitario e nazionale per l'obiettivo
5a) fino all'importo di lire 5.000 milioni.
  2. Per le spese ritenute ammissibili eccedenti il suddetto importo,
la  percentuale  di  contributo  viene  ridotta  al  25%  (contributo
comunitario)  e al 12,5% (contributo nazionale) per l'obiettivo 1, ed
al 12,5% (contributo comunitario e nazionale) per l'obiettivo 5a.
  3. I progetti che superino la spesa di investimento ammissibile  di
lire   10.000  milioni  non  sono  presi  in  considerazione  per  la
concessione di un contributo.