Art. 2. 1. Sulle spese ritenute ammissibili relativamente alla misura 6 (Trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici) del Piano settoriale per la pesca e l'acquacoltura 1994-1999, il contributo comunitario e nazionale e' concesso nella misura massima prevista (50% contributo comunitario e 25% contributo nazionale per l'obiettivo 1; 25% contributo comunitario e nazionale per l'obiettivo 5a) fino all'importo di lire 5.000 milioni. 2. Per le spese ritenute ammissibili eccedenti il suddetto importo, la percentuale di contributo viene ridotta al 25% (contributo comunitario) e al 12,5% (contributo nazionale) per l'obiettivo 1, ed al 12,5% (contributo comunitario e nazionale) per l'obiettivo 5a. 3. I progetti che superino la spesa di investimento ammissibile di lire 10.000 milioni non sono presi in considerazione per la concessione di un contributo.