IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE
                   DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  l'art.  9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce
il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;
  Visto l'art. 26 della legge 1 dicembre 1986, n. 879, con il  quale,
in  aggiunta alle risorse finanziarie recate dalla legge n. 261/1976,
art. 3 e della successiva legge n. 828/1982, art. 21, viene assegnata
alla regione Marche la somma di lire 5 miliardi  per  ciascuno  degli
anni  dal  1987  al  1996,  per  la concessione di mutui agevolati da
erogare a  cura  degli  istituti  di  credito  fondiario  secondo  le
procedure di cui alla legge n. 457/1978;
  Vista la legge di bilancio n. 726/1994 per l'esercizio 1995;
  Vista   la   legge  22  marzo  1995,  n.  85,  di  conversione  del
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, con la  quale  viene  ridotto,
tra l'altro, lo stanziamento iniziale previsto per le finalita' della
suddetta   legge  n.  261/1976  nella  misura  del  3%,  intendendosi
corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa;
  Considerato che, per l'anno  1995,  non  si  e'  potuto  provvedere
all'impegno  di  spesa  a  favore della regione Marche, in attuazione
dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,
convertito  nella  legge  n.  85/1995 con il quale veniva bloccata la
facolta' di impegnare;
  Considerato, peraltro, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri
non ha trasmesso entro il 31 dicembre 1995, a  questo  Dicastero,  la
deroga al blocco degli impegni, richiesta in data 25 ottobre 1995;
  Vista   la  legge  di  bilancio  28  dicembre  1995,  n.  551,  per
l'esercizio 1996;
  Visto l'art. 3, comma 11, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323,
che consente  di  impegnare  le  spese  connesse  ad  interventi  per
calamita' naturali nei limiti dei fondi iscritti in bilancio;
  Ritenuto   di  dover  provvedere  all'impegno  della  somma  di  L.
4.850.000.000, a favore della regione Marche, in conto residui 1995;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La somma di L. 4.850.000.000 e' impegnata, a favore  della  regione
Marche, per le finalita' di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 261.