IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti  normativi
comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti
del  CIPE  in  ordine  all'armonizzazione  della  politica  economica
nazionale con le politiche  comunitarie,  nonche'  l'art.  5  che  ha
istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative del predetto Fondo di rotazione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994,  n.
284,  con  il quale e' stato emanato il regolamento recante procedure
di attuazione della legge n. 183/1987 e  del  decreto  legislativo  3
aprile  1993,  n.  96,  in  materia  di  coordinamento della politica
economica nazionale con quella comunitaria;
  Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge  comunitaria  1991),
ed  in  particolare  l'art.  75  concernente  il  richiamato Fondo di
rotazione;
  Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994),  ed
in particolare l'art. 56;
  Vista  la  legge  8  agosto 1995, n. 341, recante misure dirette ad
accellerare  il  completamento  degli  interventi   pubblici   e   la
realizzazione  dei  nuovi  interventi  nelle  aree  depresse, nonche'
disposizioni in materia di lavoro e di occupazione;
  Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita'  europee  n.
2052/88,  come  modificato  dal  regolamento  n. 2081/93, relativo ai
compiti dei Fondi strutturali, al rafforzamento della loro  efficacia
e  all'attuazione  di  un  miglior  coordinamento anche con gli altri
strumenti finanziari esistenti;
  Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita'  europee  n.
4253/88,  come  modificato  dal  regolamento  n. 2082/93, relativo al
coordinamento degli interventi dei Fondi strutturali;
  Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita'  europee  n.
4254/88,  come  modificato  dal  regolamento  n. 2083/93, relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale;
  Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita'  europee  n.
4255/88,  come  modificato dal regolamento 2084/93, relativo al Fondo
sociale europeo;
  Visto  il  regolamento  CEE  della  Commissione  n.  1866/90,  come
modificato  dal  regolamento  n. 2745/94, che stabilisce le modalita'
relative all'uso dell'ECU  nell'esecuzione  del  bilancio  dei  Fondi
strutturali;
  Vista la comunicazione della Commissione delle Comunita' europee n.
94/C  180/02 (Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C 180 del
1 luglio 1994), che ha  stabilito  gli  orientamenti  dell'iniziativa
comunitaria Urban;
  Vista  la decisione della Commissione delle Comunita' europee C(96)
890, in data  30  aprile  1996,  concernente  la  concessione  di  un
contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo
sociale   europeo   (FSE)   per   un   programma  operativo  relativo
all'iniziativa comunitaria Urban in Italia;
  Considerato  che  a  fronte  delle  risorse  rese disponibili dalla
Commissione  europea  nel  contesto  della   suddetta   decisione   -
ammontanti  complessivamente  a  117,652 Mecu a valere sul FESR e sul
FSE per il periodo 1996-1999, atteso che le annualita'  1994  e  1995
sono  state  ricomprese  in quelle successive - occorre provvedere ad
assicurare le necessarie  risorse  nazionali  pubbliche  valutate  in
299,236  miliardi  di  lire,  di cui 249,968 miliardi di lire per gli
anni 1996-1998 e 49,268 miliardi di lire per l'anno 1999;
  Considerata la necessita' di ricorrere,  relativamente  alla  quota
statale,  alle disponibilita' del Fondo di rotazione per l'attuazione
delle politiche comunitarie;
  Considerata l'esigenza di stabilire in distinte quote  annuali,  in
termini  di  cassa,  l'intervento  del  predetto  Fondo di rotazione,
limitatamente  al  triennio   1996-1998,   rinviando   a   successive
deliberazioni la specificazione della restante quota per l'anno 1999;
  Vista  la  nota  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri -
Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie n. 7591
in data 8 luglio 1996;
  Viste le risultanze  dei  lavori  istruttori  svolti  dal  Comitato
previsto  dall'art.  5 del decreto del Presidente della Repubblica 24
marzo 1994, n. 284;
  Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
                              Delibera:
  1. Ai fini della realizzazione dell'iniziativa  comunitaria  Urban,
relativa al miglioramento durevole delle condizioni di vita in alcune
citta'  italiane,  per  gli  anni 1996, 1997 e 1998 e' autorizzato un
cofinanziamento nazionale pubblico pari a 249,968 miliardi  di  lire,
di  cui  92,790  miliardi  di  lire  con  disponibilita'  degli  enti
territoriali interessati e 157,178 miliardi di lire  a  valere  sulle
risorse  del  Fondo  di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, come
riportato - per  ciascun  comune  interessato  e  per  la  misura  di
assistenza  tecnica,  valutazione  e  monitoraggio  -  nella  tabella
allegata, che forma parte integrante della presente delibera.
  2. La quota a carico del Fondo di rotazione verra' erogata  secondo
le  modalita'  previste  dalla  normativa  vigente, con riferimento a
ciascuna delle annualita'. L'anticipo relativo alla prima  annualita'
e'   disposto   su'lla   base   di   motivate   richieste   inoltrate
dall'Amministrazione capofila al Fondo medesimo.
  Al fine di accelerare  il  ritmo  di  spesa  del  programma  e  nel
rispetto dei tetti massimi in vigore, i pagamenti successivi al primo
anticipo  delle quote comunitarie e nazionali saranno attribuiti - su
richiesta dell'Amministrazione capofila - in proporzione  ai  livelli
di  spesa  sostenuti  e  dichiarati  ai  fini  dell'attivazione degli
anticipi medesimi.
  3. Il Fondo  di  rotazione  e'  autorizzato  ad  erogare  le  quote
nazionali  annuali stabilite dalla presente delibera anche negli anni
successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.
  In caso di rimodulazione dei piani finanziari, ai  sensi  dell'art.
25  del  regolamento  CEE n. 4253/88, come modificato dal regolamento
CEE n. 2082/93, il Fondo di rotazione e' autorizzato ad  adeguare  le
quote   di   propria  competenza,  fermo  restando  il  limite  dello
stanziamento  complessivo  disposto  con  la  presente  delibera  per
ciascun comune e per la misura dell'assistenza tecnica.
  4. L'Amministrazione capofila  adotta  tutte  le  iniziative  ed  i
provvedimenti  necessari  per utilizzare entro le scadenze previste i
finanziamenti  comunitari  e  nazionali  relativi  al  programma   in
questione.
  5. Il Comitato di sorveglianza, entro il 30 aprile di ciascun anno,
definisce  lo stato di attuazione degli interventi cofinanziati al 31
dicembre  dell'esercizio  precedente,  sulla   base   dei   dati   di
monitoraggio.
  Nel  caso  siano  rilevati ritardi nella realizzazione dei medesimi
interventi,  saranno  attivate  in   tempo   utile   le   azioni   di
riprogrammazione  dirette  a garantire il pieno e tempestivo utilizzo
delle risorse assegnate.
  6.  Fermi   restando   i   necessari   controlli   di   competenza,
l'Amministrazione    capofila    effettua    i   controlli   relativi
all'attuazione del programma. Il Fondo di rotazione potra'  procedere
ad  ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture della Ragioneria
generale dello Stato.
   Roma, 12 luglio 1996
                                       Il Presidente delegato: CIAMPI
Registrata alla Corte dei conti il 28 agosto 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 241