IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee  e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti
del  CIPE  in  ordine  all'armonizzazione  della  politica  economica
nazionale  con  le  politiche  comunitarie,  nonche'  l'art. 5 che ha
istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative del predetto Fondo di rotazione;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n.
284, con il quale e' stato emanato il regolamento  recante  procedure
di  attuazione  della  legge  n. 183/1987 e del decreto legislativo 3
aprile 1993, n.  96,  in  materia  di  coordinamento  della  politica
economica nazionale con quella comunitaria;
  Vista  la  legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991),
ed  in  particolare  l'art.  75  concernente  il  medesimo  Fondo  di
rotazione;
  Vista  la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994), ed
in particolare l'art. 56;
  Vista la legge 8 agosto 1995, n. 341,  recante  misure  dirette  ad
accellerare   il   completamento   degli  interventi  pubblici  e  la
realizzazione dei  nuovi  interventi  nelle  aree  depresse,  nonche'
disposizioni in materia di lavoro e di occupazione;
  Visto  il  regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n.
2052/88, come modificato dal  regolamento  n.  2081/93,  relativo  ai
compiti  dei Fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia
e all'attuazione di un miglior  coordinamento  anche  con  gli  altri
strumenti finanziari esistenti;
  Visto  il  regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n.
4253/88, come modificato dal  regolamento  n.  2082/93,  relativo  al
coordinamento degli interventi dei fondi strutturali;
  Visto  il  regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n.
4254/88, come modificato dal  regolamento  n.  2083/93,  relativo  al
Fondo europeo di sviluppo regionale;
  Visto  il  regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n.
4255/88, come modificato dal regolamento 2084/93, relativo  al  Fondo
sociale europeo;
  Visto  il  regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n.
4256/88, come modificato dal  regolamento  n.  2085/93,  relativo  al
Fondo   europeo   agricolo   di   orientamento  e  garanzia,  sezione
orientamento;
  Vista la comunicazione della Commissione delle Comunita' europee n.
94/C 180/1 (Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C 180 del 1
luglio 1994), che  ha  definito  gli  orientamenti  per  i  programmi
operativi  nel  quadro  di  una  iniziativa comunitaria in materia di
sviluppo rurale (Leader II);
  Viste  le  decisioni  adottate  dalla  Commissione  delle Comunita'
europee, relative  alla  concessione  di  contributi  comunitari  per
programmi   operativi  da  realizzare  nell'ambito  della  iniziativa
comunitaria Leader  II  nelle  regioni  Liguria,  Lombardia,  Marche,
Molise, Piemonte e nella provincia autonoma di Trento;
  Considerato  che  a  fronte  delle  risorse  rese disponibili dalla
Commissione  europea  nel  contesto  delle   suddette   decisioni   -
ammontanti  a 38,260 Mecu a valere complessivamente sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo  europeo
agricolo  di  orientamento  e  garanzia, sezione orientamento, per il
periodo 1994-1999 - occorre provvedere ad  assicurare  le  necessarie
risorse  nazionali  pubbliche valutate in 82,510 miliardi di lire, di
cui 71,622 miliardi di lire per gli anni 1995-1998 e 10,888  miliardi
di lire per l'anno 1999;
  Considerata  l'opportunita'  di applicare la procedura dell'impegno
unico  comunitario,  prevista  dall'art.   20,   paragrafo   3,   del
regolamento  CEE  n. 2082/93, ai programmi che ricevono un contributo
comunitario inferiore a 5 Mecu complessivi, modulando in  conseguenza
il relativo finanziamento pubblico nazionale;
  Considerata  la  necessita'  di  ricorrere per tali interventi alle
disponibilita'  del  Fondo  di  rotazione  per   l'attuazione   delle
politiche  comunitarie,  di cui alla legge n. 183/1987, ad esclusione
della quota a carico di enti pubblici per la  provincia  autonoma  di
Trento;
  Considerata  l'esigenza, qualora non ricorra l'ipotesi dell'impegno
unico comunitario, di stabilire in distinte quote annuali, in termini
di cassa, l'intervento del predetto Fondo di rotazione, limitatamente
al periodo 1995-1998 - atteso che l'annualita' 1994  fa  carico  agli
esercizi   seguenti   -   rinviando  a  successive  deliberazioni  la
specificazione della restante quota per l'anno 1999;
  Vista la nota del Ministero delle risorse  agricole,  alimentari  e
forestali   -  Direzione  generale  delle  politiche  comunitarie  ed
internazionali n. 4812, in data 17 giugno 1996;
  Viste le risultanze  dei  lavori  istruttori  svolti  dal  comitato
previsto  dall'art.  5 del decreto del Presidente della Repubblica 24
marzo 1994, n. 284;
  Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
                              Delibera:
  1. Ai fini della realizzazione dell'iniziativa  comunitaria  Leader
II,  relativa  alla  promozione  di  azioni  innovative  proposte  da
operatori locali, in  tutti  i  settori  di  attivita'  dell'ambiente
rurale, nella diffusione di esperienze concrete in tutta la Comunita'
e nell'aiuto agli operatori rurali dei vari Stati membri ad avvalersi
dei  risultati  ottenuti in altri territori per gli anni 1995-1998 e'
autorizzato un  cofinanziamento  nazionale  pubblico  pari  a  71,622
miliardi di lire, di cui 2,310 miliardi di lire con disponibilita' di
enti pubblici della provincia autonoma di Trento e 69,312 miliardi di
lire  a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge
n. 183/1987, come riportato nella tabella allegata, che  forma  parte
integrante della presente delibera.
  2.  La quota a carico del Fondo di rotazione verra' erogata secondo
le modalita' previste dalla  normativa  vigente,  con  riferimento  a
ciascuna  delle  annualita'. L'anticipo relativo alla prima, o unica,
annualita' viene erogato subito dopo la pubblicazione della  presente
delibera.  I  trasferimenti  successivi  sono  disposti sulla base di
motivate richieste inoltrate dalle regioni e dalla provincia autonoma
di Trento al Fondo medesimo.
  3. Il Fondo  di  rotazione  e'  autorizzato  ad  erogare  le  quote
nazionali  annuali stabilite dalla presente delibera anche negli anni
successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.  In  caso
di  rimodulazione  dei  piani  finanziari,  ai sensi dell'art. 25 del
regolamento CEE n. 4253/88, come modificato dal  regolamento  CEE  n.
2082/93, il Fondo di rotazione e' autorizzato ad adeguare le quote di
propria  competenza,  fermo  restando  il  limite  dello stanziamento
complessivo disposto con la presente delibera per ciascuna regione  e
per la provincia autonoma di Trento.
  4.  Le  regioni e la provincia autonoma di Trento adottano tutte le
iniziative ed i  provvedimenti  necessari  per  utilizzare  entro  le
scadenze  previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al
programma.
  5. I comitati di sorveglianza, entro il 30 aprile di ciascun  anno,
definiscono  lo  stato di attuazione degli interventi cofinanziati al
31  dicembre  dell'esercizio  precedente,  sulla  base  dei  dati  di
monitoraggio.
  Nel   caso   siano   rilevati  ritardi  nella  realizzazione  degli
interventi,  saranno  attivate  in   tempo   utile   le   azioni   di
riprogrammazione  dirette  a garantire il pieno e tempestivo utilizzo
delle risorse assegnate.
  6. Le  regioni  interessate  e  la  provincia  autonoma  di  Trento
effettuano i necessari controlli di competenza. Il Fondo di rotazione
potra'  procedere ad ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture
della Ragioneria generale dello Stato.
   Roma, 12 luglio 1996
                                       Il Presidente delegato: CIAMPI
Registrata alla Corte dei conti il 28 agosto 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 242