Art. 2. Nell'art. 95 (ex 87) al secondo comma e' aggiunto: "Tali attivita' didattiche, per il corso di laurea in ingegneria edile, al fine di soddisfare le esigenze formative stabilite dalla normativa CE per il conseguimento del tilolo ai fini dell'esercizio della professione di 'architetto' comportano un impegno di almeno 800 ore annuali". Nell'art. 95 (ex 87) il secondo capoverso del quinto comma, relativo all'ammissione degli studenti all'esame di laurea, e' cosi' modificato: "29 annualita': per i corsi di laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio, in ingegneria chimica, in ingegneria civile, in ingegneria edile".