Art. 2.
  Nell'art.  95 (ex 87) al secondo comma e' aggiunto: "Tali attivita'
didattiche, per il corso di laurea in ingegneria edile,  al  fine  di
soddisfare  le esigenze formative stabilite dalla normativa CE per il
conseguimento del tilolo ai fini dell'esercizio della professione  di
'architetto' comportano un impegno di almeno 800 ore annuali".
  Nell'art.  95  (ex  87)  il  secondo  capoverso  del  quinto comma,
relativo all'ammissione degli studenti all'esame di laurea, e'  cosi'
modificato:
   "29 annualita': per i corsi di laurea in ingegneria per l'ambiente
e  il  territorio,  in  ingegneria  chimica, in ingegneria civile, in
ingegneria edile".