IL DIRIGENTE
   CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA
            VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE
 E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL
                            PROCEDIMENTO
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963,
n. 930, contenente le norme per  la  tutela  delle  denominazioni  di
origine dei vini;
   Vista  la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20  aprile  1994,
n.  348,  con  il  quale  e'  stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni  di
origine dei vini;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1984 con
il   quale   e'   stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata e garantita "Chianti" ed e' stato approvato  il  relativo
disciplinare di produzione;
   Visto il decreto dirigenziale 8 gennaio 1996 con il quale e' stato
modificato  il  disciplinare  di  produzione  della  denominazione di
origine controllata e garantita di cui sopra;
   Vista la domanda presentata dagli interessati intesa  ad  ottenere
la  modifica  del  disciplinare  di produzione della denominazione di
origine controllata e garantita  "Chianti"  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  2  luglio  1984  con  riguardo ai vini
"Chianti";
   Vista la domanda presentata dagli interessati intesa  ad  ottenere
la  modifica  del  disciplinare  di produzione della denominazione di
origine controllata e garantita  "Chianti"  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  2  luglio  1984  con  riguardo al vino
"Chianti classico";
   Visto il  parere  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda concernente i  vini
a  DOCG  "Chianti"  e  la  proposta  di  modifica del disciplinare di
produzione formulata dal Comitato stesso, limitatamente al vino  DOCG
"Chianti"  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 96 del 24 aprile
1995;
   Visto il  parere  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda concernente il vino
DOCG "Chianti classico"  e  la  proposta  di  modifica  del  relativo
disciplinare   di   produzione   formulata   dal   comitato   stesso,
limitatamente  al  vino  DOCG  "Chianti  classico"  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995;
   Viste  le istanze presentate dagli interessati avverso il parere e
la nuova proposta di disciplinare di produzione relativi  ai  vini  e
denominazione di origine controllata e garantita "Chianti";
   Viste  le istanze presentate dagli interessati avverso il parere e
la nuova proposta di disciplinare di produzione relativi  al  vino  a
denominazione di origine controllata e garantita "Chianti classico";
   Visto  il  parere integrativo del citato Comitato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale suppl. ord. n. 127 dell'1 agosto 1996 con il quale
sono state accolte alcune delle  istanze  sopra  citate  relative  al
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata e garantita "Chianti";
   Considerato che il  sopra  citato  Comitato  ha  ritenuto  di  non
accogliere  le  istanze  sopra  citate  relative  al  disciplinare di
produzione  del  vino  a  denominazione  di  origine  controllata   e
garantita "Chianti classico";
   Ritenuto   pertanto   necessario   procedere   alla  modifica  del
disciplinare di produzione della DOCG "Chianti" e  di  procedere,  in
accoglimento dei pareri espressi dal Comitato nazionale per la tutela
e   la   valorizzazione   delle  denominazioni  di  origine  e  delle
indicazioni geografiche  tipiche  dei  vini  all'approvazione  di  un
disciplinare  di  produzione  per  i  vini a denominazione di origine
controllata e garantita "Chianti" e di un disciplinare di  produzione
per  il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata e garantita
"Chianti classico";
   Considerato che l'approvazione dei due  distinti  disciplinari  di
produzione  rispettivamente  per  i vini DOCG "Chianti" e per il vino
DOCG "Chianti classico" con un unico decreto e' consentita  dall'art.
5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 sopra citata;
   Considerato  che  l'art. 4 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 348 concernente  la  procedura  per  il
riconoscimento  delle  denominazioni  di origine e l'approvazione dei
disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni  di  origine
controllata  e  le  denominazioni  di origine controllata e garantita
vengono riconosciute o  modificate  ed  i  relativi  disciplinari  di
produzione  vengono  approvati o modificati con decreto del dirigente
responsabile del procedimento;
                               Decreta
                               Art. 1.
   Il disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di  origine
controllata   e   garantita  "Chianti",  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  2  luglio   1984   e   successivamente
modificato con decreto dirigenziale 8 gennaio 1996, e' sostituito per
intero   dai   testi   annessi   al   presente   decreto  riguardanti
rispettivamente i vini  a  denominazione  di  origine  controllata  e
garantita "Chianti" ed il vino a denominazione di origine controllata
e garantita "Chianti classico".