Art. 2.
   I  viticoltori  che,  a  partire  dalla  vendemmia 1996, intendono
modificare la base ampelografica dei vigneti gia' iscritti agli  Albi
del  "Chianti" e del "Chinanti classico", in conformita' agli annessi
disciplinari di produzione, possono entro 60  giorni  dalla  data  di
pubblicazione   del   presente   decreto,   rettificare  le  predette
iscrizioni limitatamente alla superficie aziendale gia' iscritta agli
Albi stessi.
   Per  gli  anni   successivi   eventuali   modifiche   della   base
ampelografica,  sempre  nei  limiti  della  superficie aziendale gia'
iscritta, potranno essere apportate entro il 30 giugno di ogni anno.