Art. 2. I viticoltori che, a partire dalla vendemmia 1996, intendono modificare la base ampelografica dei vigneti gia' iscritti agli Albi del "Chianti" e del "Chinanti classico", in conformita' agli annessi disciplinari di produzione, possono entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, rettificare le predette iscrizioni limitatamente alla superficie aziendale gia' iscritta agli Albi stessi. Per gli anni successivi eventuali modifiche della base ampelografica, sempre nei limiti della superficie aziendale gia' iscritta, potranno essere apportate entro il 30 giugno di ogni anno.