Art. 3. La produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti" e del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti classico" e' consentita anche per i vigneti impiantati prima dell'entrata in vigore del presente decreto, a partire dal 4 anno dall'impianto, come previsto rispettivamente dall'art. 4 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti" e dall'art. 4 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti classico". I vini che a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto possono essere immessi al consumo con la denominazione di origine controllata e garantita "Chianti" ed il vino che a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto puo' essere immesso al consumo con la denominazione di origine controllata e garantita "Chianti Classico" possono altresi' utilizzare nella loro designazione e presentazione la qualificazione RISERVA, purche' alla data di immissione al consumo abbiano i requisiti previsti ed abbiano subito i periodi di invecchiamento ed affinamento nei limiti dei rispettivi disciplinari di produzione.