Art. 3.
   La  produzione  dei  vini a denominazione di origine controllata e
garantita "Chianti" e del vino a denominazione di origine controllata
e garantita "Chianti classico" e'  consentita  anche  per  i  vigneti
impiantati  prima  dell'entrata  in  vigore  del  presente decreto, a
partire dal  4  anno  dall'impianto,  come  previsto  rispettivamente
dall'art.  4  del disciplinare di produzione dei vini a denominazione
di origine controllata  e  garantita  "Chianti"  e  dall'art.  4  del
disciplinare  di  produzione  del  vino  a  denominazione  di origine
controllata e garantita "Chianti classico".
   I vini che a decorrere dalla data di  pubblicazione  del  presente
decreto  possono  essere  immessi  al consumo con la denominazione di
origine controllata e garantita "Chianti" ed il vino che a  decorrere
dalla  data di pubblicazione del presente decreto puo' essere immesso
al consumo con la denominazione di origine  controllata  e  garantita
"Chianti   Classico"   possono   altresi'   utilizzare   nella   loro
designazione e presentazione  la qualificazione RISERVA, purche' alla
data di immissione al consumo abbiano i requisiti previsti ed abbiano
subito i periodi di invecchiamento  ed  affinamento  nei  limiti  dei
rispettivi disciplinari di produzione.