Art. 4.
   Le aziende che alla data di entrata in vigore del presente decreto
dimostrino  di avere effettuato da almeno tre anni l'imbottigliamento
dei propri vini a denominazione di origine  controllata  e  garantita
"Chianti" e "Chianti classico" in cantine di propria pertinenza situ-
ate   al   di   fuori   delle   zone   rispettivamente  previste  per
l'imbottigliamento da disciplinari di produzione allegati al presente
decreto ma nell'ambito del territorio nazionale possono continuare ad
imbottigliare i propri prodotti nelle dette cantine  per  un  periodo
non  superiore a due anni a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente decreto.