Art. 4. Le aziende che alla data di entrata in vigore del presente decreto dimostrino di avere effettuato da almeno tre anni l'imbottigliamento dei propri vini a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti" e "Chianti classico" in cantine di propria pertinenza situ- ate al di fuori delle zone rispettivamente previste per l'imbottigliamento da disciplinari di produzione allegati al presente decreto ma nell'ambito del territorio nazionale possono continuare ad imbottigliare i propri prodotti nelle dette cantine per un periodo non superiore a due anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto.