Art. 5.
   Eventuali  modifiche  di  caratteristiche  e condizioni produttive
differenziate  concernenti  le  zone  previste  rispettivamente   dai
disciplinari  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata e garantita "Chianti"  e  del  vino  a  denominazione  di
origine  controllata  e  garantita  "Chianti classico" possono essere
apportate in ciascuno  dei  suddetti  disciplinari  separatamente,  a
seguito  di  domanda  degli interessati che rappresenti almeno il 20%
della produzione complessiva rivendicata in sede di denuncia  annuale
di produzione nelle rispettive zone di produzione.