Art. 5. Eventuali modifiche di caratteristiche e condizioni produttive differenziate concernenti le zone previste rispettivamente dai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti" e del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti classico" possono essere apportate in ciascuno dei suddetti disciplinari separatamente, a seguito di domanda degli interessati che rappresenti almeno il 20% della produzione complessiva rivendicata in sede di denuncia annuale di produzione nelle rispettive zone di produzione.