Art. 6. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti" e vino a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti classico", e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti negli annessi disciplinari di produzione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Roma, 5 agosto 1996 Il dirigente superiore: ADINOLFI