Art. 2. A decorrere dalla data di rispettiva attivazione dei predetti uffici, sono contemporaneamente soppressi gli uffici tecnici erariali e le sezioni staccate, istituite ai sensi dell'art. 79, comma 5, del decreto 27 marzo 1992, n. 287, delle province di Matera, Agrigento, Caltanissetta, Messina, Trento e Trieste, nonche' le conservatorie dei registri immobiliari di Matera, Agrigento, Caltanissetta e Messina.