Art. 2.
  A  decorrere  dalla  data  di  rispettiva  attivazione dei predetti
uffici, sono contemporaneamente soppressi gli uffici tecnici erariali
e le sezioni staccate, istituite ai sensi dell'art. 79, comma 5,  del
decreto  27  marzo 1992, n. 287, delle province di Matera, Agrigento,
Caltanissetta, Messina, Trento e Trieste,  nonche'  le  conservatorie
dei  registri  immobiliari  di  Matera,  Agrigento,  Caltanissetta  e
Messina.