Art. 4.
  Alla  data  di  attivazione  dei  predetti uffici, si procedera' al
passaggio di consegne tra gli uffici  del  territorio  e  gli  uffici
tecnici    erariali,    le    sezioni    staccate   delle   direzioni
compartimentali, istituite  ai  sensi  dell'art.  79,  comma  5,  del
decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, aventi
sedi   nelle  predette  province  e  le  conservatorie  dei  registri
immobiliari, nel rispetto dei limiti di cui ai precedenti articoli  2
e  3,  per i servizi di pubblicita' immobiliare assegnati agli uffici
tavolari.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 12 settembre 1996
                                        Il direttore generale: COLICA