Art. 4. Alla data di attivazione dei predetti uffici, si procedera' al passaggio di consegne tra gli uffici del territorio e gli uffici tecnici erariali, le sezioni staccate delle direzioni compartimentali, istituite ai sensi dell'art. 79, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, aventi sedi nelle predette province e le conservatorie dei registri immobiliari, nel rispetto dei limiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3, per i servizi di pubblicita' immobiliare assegnati agli uffici tavolari. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 settembre 1996 Il direttore generale: COLICA