IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
   Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, dettante norme relative alla
cessazione  dell'impiego  dell'amianto  ed  in  particolare l'art. 6,
comma 3, e l'art. 12, comma 2;
   Visto  il  decreto  del  Ministro della sanita' datato 6 settembre
1994  e  pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n.  288  del  10  dicembre  1994, concernente normative e metodologie
tecniche  di  applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12 comma
2,  della  legge  27  marzo  1992,  n.  257, relativa alla cessazione
dell'impiego  dell'amianto  dettante  disposizione per la valutazione
del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica di materiali
contenenti amianto presenti nelle strutture edilizie;
   Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita' 26 ottobre 1995,
attualmente   in  fase  di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
concernente normative e metodologie tecniche relative agli interventi
di  bonifica  dei  mezzi  mobili  rotabili,  ivi  compresi quelli per
rendere innocuo l'amianto;
   Visti  i  documenti  tecnici  predisposti dalla commissione per la
valutazione  dei  problemi  ambientali e dei rischi sanitari connessi
all'impiego  dell'amianto  di cui all'art. 4 della legge medesima, ai
sensi  dell'art.  5  comma  1,  lettera  f),  concernenti normative e
metodologie  tecniche  per  gli  interventi di bonifica, ivi compresi
quelli per rendere innocuo l'amianto;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   Gli  interventi  di  bonifica  dei  siti industriali dismessi, ivi
compresi  quelli per rendere innocuo l'amianto, devono essere attuati
in  base alle normative e metodologie tecniche, riportate in allegato
1 del presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.