IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto del Ministro della sanita' 14 febbraio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1991, recante determinazione ai sensi dell'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della sanita', all'Istituto superiore di sanita' e all'ISPESL, per prestazioni rese a richiesta e ad utilita' dei soggetti interessati, modificato dal decreto del Ministro della sanita' 19 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 172 del 24 luglio 1993; Visto che i servizi giuridici della Commissione CEE hanno considerato come un ostacolo alla libera circolazione dei prodotti in ambito comunitario la tariffa di L. 2.000.000, richiesta per il rilascio dell'autorizzazione alla commercializzazione di prodotti destinati ad una alimentazione particolare, anche se gia' legalmente commercializzati in altri Stati membri; Ritenuto di dover acconsentire alle richieste dei servizi giuridici della Commissione CEE, per evitare la procedura di messa in mora; Decreta: Art. 1. Nel decreto del Ministro della sanita' 19 luglio 1993, all'allegato 1, al settore "Alimenti e bevande", il punto 1 e' sostituito dal seguente: 1. Esame della domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione per la produzione e/o la commercializzazione di prodotti destinati ad una alimentazione particolare (art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111): a) per prodotti di fabbricazione nazionale o provenienti da Paesi terzi L. 2.000.000; b) per prodotti legalmente commercializzati in uno Stato membro L. 1.500.000.