IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita' 14 febbraio 1991,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  63
del 15 marzo 1991, recante determinazione ai sensi dell'art. 5, comma
12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, delle tariffe e dei diritti
spettanti  al  Ministero  della  sanita',  all'Istituto  superiore di
sanita' e all'ISPESL, per prestazioni rese a richiesta e ad  utilita'
dei  soggetti  interessati, modificato dal decreto del Ministro della
sanita' 19 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  -  serie
generale - n. 172 del 24 luglio 1993;
  Visto   che   i  servizi  giuridici  della  Commissione  CEE  hanno
considerato come un ostacolo alla libera circolazione dei prodotti in
ambito comunitario la tariffa  di  L.  2.000.000,  richiesta  per  il
rilascio  dell'autorizzazione  alla  commercializzazione  di prodotti
destinati ad una alimentazione particolare, anche se gia'  legalmente
commercializzati in altri Stati membri;
  Ritenuto di dover acconsentire alle richieste dei servizi giuridici
della Commissione CEE, per evitare la procedura di messa in mora;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Nel decreto del Ministro della sanita' 19 luglio 1993, all'allegato
1,  al  settore  "Alimenti  e  bevande", il punto 1 e' sostituito dal
seguente:
  1. Esame della domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione per  la
produzione  e/o  la  commercializzazione di prodotti destinati ad una
alimentazione particolare (art. 8 del decreto legislativo 27  gennaio
1992, n. 111):
    a) per prodotti di fabbricazione nazionale o provenienti da Paesi
terzi L. 2.000.000;
    b)  per  prodotti legalmente commercializzati in uno Stato membro
L. 1.500.000.