Art. 2.
  I  soggetti  che  intendono  porre  in  commercio,  a partire dalla
vendemmia 1996, i vini a denominazione di origine controllata  "Colli
di  Scandiano  e  di  Canossa"  provenienti  da vigneti gia' iscritti
all'albo dei vigneti del vino a denominazione di origine  controllata
"Bianco  di  Canossa" o da vigneti non ancora iscritti, conformemente
alle  disposizioni  dell'annesso  disciplinare  di  produzione,  sono
tenuti  ad  effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della
legge 10 febbraio 1992, n. 164 - recante norme relative all'albo  dei
vigneti  ed  alla  denuncia  della  uve  - la denuncia dei rispettivi
terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo
dei vigneti entro quarantacinque giorni dalla data  di  pubblicazione
del presente decreto.