Art. 2. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1996, i vini a denominazione di origine controllata "Colli di Scandiano e di Canossa" provenienti da vigneti gia' iscritti all'albo dei vigneti del vino a denominazione di origine controllata "Bianco di Canossa" o da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 - recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia della uve - la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.