Art. 3.
  Per  la  produzione dei vini a denominazione di origine controllata
"Colli di Scandiano e  di  Canossa",  in  deroga  a  quanto  previsto
dall'art.  2  dell'annesso  disciplinare  e fino a tre anni a partire
dalla data di entrata in vigore del  disciplinare  medesimo,  possono
essere  iscritti a titolo transitorio, nell'albo dei vigneti previsto
dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti  in  cui
siano  presenti  viti  di  vitigni  in  percentuali diverse da quelle
indicate nel sopracitato  art.  2  del  disciplinare  di  produzione,
purche'  esse  non  superino del 15% il totale delle viti dei vitigni
previsti per la produzione di detti vini.
  Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui  al
comma  precedente  saranno  cancellati d'ufficio dal rispettivo albo,
qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad  apportare
a  detti  vigneti  le  modifiche  necessarie  per  uniformare la loro
composizione  ampelografica  alle  disposizioni  di  cui  all'art.  2
dell'annesso  disciplinare  di  produzione,  dandone comunicazione al
competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.