Art. 4. I quantitativi di vino "Bianco di Scandiano" prodotti da uve ottenute nella zona di produzione della denominazione di origine controllata "Colli di Scandiano e di Canossa" ed i quantitativi di vino a denominazione di origine controllata "Bianco di Scandiano" prodotti da uve ottenute nel territorio rientrante nella sottozona definita "classica", che alla data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare di produzione trovansi giacenti in cantina allo stato sfuso o in bottiglia provenienti dalla vendemmia 1995 e precedenti possono essere commercializzati rispettivamente con la denominazione di origine controllata "Colli di Scandiano e di Canossa" e "Colli di Scandiano e di Canossa" classico a decorrere dalla data in cui potranno utilizzare la denominazione di origine controllata "Colli di Scandiano e di Canossa" anche con la specificazione "classico" i prodotti provenienti dalla vendemmia 1996, purche' i suddetti quantitativi in giacenza siano sottoposti ad un esame chimico-fisico ed organolettico come previsto ai sensi dell'art. 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, e rispondano ai requisiti stabiliti dall'allegato disciplinare di produzione. I produttori che intendono usufruire della possibilita' di cui al precedente comma devono denunciare le proprie giacenze dei vini di cui trattasi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio. I prodotti denunciati potranno essere presi in carico come vini a denominazione di origine controllata "Colli di Scandiano e di Canossa" nelle tipologie previste dal disciplinare solo dopo che, sottoposti ad analisi chimico-fisica ed organolettica, risultino rispondententi ai requisiti dei vini a denominazione di origine controllata "Colli di Scandiano e di Canossa".