Art. 4.
  I  quantitativi  di  vino  "Bianco  di  Scandiano"  prodotti da uve
ottenute nella zona di  produzione  della  denominazione  di  origine
controllata  "Colli  di  Scandiano e di Canossa" ed i quantitativi di
vino a denominazione di origine  controllata  "Bianco  di  Scandiano"
prodotti  da  uve  ottenute nel territorio rientrante nella sottozona
definita "classica", che alla data di entrata in vigore  dell'annesso
disciplinare  di  produzione  trovansi giacenti in cantina allo stato
sfuso o in bottiglia provenienti dalla vendemmia  1995  e  precedenti
possono  essere commercializzati rispettivamente con la denominazione
di origine controllata "Colli di Scandiano e di Canossa" e "Colli  di
Scandiano  e  di  Canossa"  classico  a  decorrere  dalla data in cui
potranno utilizzare la denominazione di origine controllata "Colli di
Scandiano e di Canossa" anche  con  la  specificazione  "classico"  i
prodotti   provenienti  dalla  vendemmia  1996,  purche'  i  suddetti
quantitativi in giacenza siano sottoposti ad un esame  chimico-fisico
ed  organolettico  come previsto ai sensi dell'art. 13 della legge 10
febbraio  1992,  n.  164,  e  rispondano   ai   requisiti   stabiliti
dall'allegato disciplinare di produzione.
  I  produttori  che intendono usufruire della possibilita' di cui al
precedente comma devono denunciare le proprie giacenze  dei  vini  di
cui  trattasi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta  Ufficiale  del  presente  decreto  all'ufficio   periferico
dell'Ispettorato    centrale   repressione   frodi   competente   per
territorio.
  I prodotti denunciati potranno essere presi in carico come  vini  a
denominazione  di  origine  controllata  "Colli  di  Scandiano  e  di
Canossa" nelle tipologie previste dal  disciplinare  solo  dopo  che,
sottoposti  ad  analisi  chimico-fisica  ed  organolettica, risultino
rispondententi ai requisiti  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata "Colli di Scandiano e di Canossa".