Art. 6.
  Chiunque  produce,  vende,  pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini  con  la  denominazione  di  origine  controllata
"Colli  di  Scandiano  e  di  Canossa"  e'  tenuto, a norma di legge,
all'osservanza   delle   condizioni   e   dei   requisiti   stabiliti
nell'annesso disciplinare di produzione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 20 settembre 1996
                                               Il dirigente: ADINOLFI