Art. 3. I commissari delegati, per gli adempimenti a loro demandati, possono avvalersi di personale della struttura tecnico-amministrativa dell'amministrazione comunale e delle autorita' locali territorialmente competenti. Il personale impiegato da ciascun commissario delegato e' autorizzato, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, art. 16, ad effettuare lavoro straordinario, effettivamente reso, per un massimo di complessive ore 220 mensili da distribuirsi per le unita' impiegate che verranno retribuite sulla base delle qualifiche di appartenenza. I commissari delegati sono autorizzati a percepire una indennita' mensile lorda pari a L. 2.500.000 ciascuno, piu' il rimborso spese ai sensi della normativa vigente, per i servizi svolti in localita' diverse da quella della sede di appartenenza. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo delle somme, stanziate per la realizzazione degli interventi di cui trattasi ed accreditate sulle contabilita' speciali intestate ai commissari delegati. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nonche' trasmessa ai sindaci interessati, ai sensi del comma 6 dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Roma, 1 ottobre 1996 Il Ministro: NAPOLITANO