Art. 3.
  I commissari  delegati,  per  gli  adempimenti  a  loro  demandati,
possono avvalersi di personale della struttura tecnico-amministrativa
dell'amministrazione    comunale    e    delle    autorita'    locali
territorialmente competenti.
  Il  personale  impiegato  da  ciascun   commissario   delegato   e'
autorizzato,  in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 13
maggio 1987, n. 268,  integrato  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  17  settembre 1987, n. 494, art. 16, ad effettuare lavoro
straordinario, effettivamente reso, per un massimo di complessive ore
220 mensili da distribuirsi per  le  unita'  impiegate  che  verranno
retribuite sulla base delle qualifiche di appartenenza.
  I  commissari  delegati sono autorizzati a percepire una indennita'
mensile lorda pari a L. 2.500.000 ciascuno, piu' il rimborso spese ai
sensi della normativa vigente, per  i  servizi  svolti  in  localita'
diverse da quella della sede di appartenenza.
  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  presente  articolo si
provvede  mediante   utilizzo   delle   somme,   stanziate   per   la
realizzazione  degli  interventi di cui trattasi ed accreditate sulle
contabilita' speciali intestate ai commissari delegati.
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della  Repubblica  italiana nonche' trasmessa ai sindaci interessati,
ai sensi del comma 6 dell'art. 5 della legge  24  febbraio  1992,  n.
225.
   Roma, 1 ottobre 1996
                                              Il Ministro: NAPOLITANO