AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 aprile 1996, n. 190, e 3 giugno 1996, n. 311". I DD.LL. n. 190/1996 e n. 311/1996, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 130 del 5 giugno 1996 e n. 182 del 5 agosto 1996). Art. 1. 1. Per il proseguimento dei programmi finalizzati alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico, ai sensi delle leggi 29 novembre 1984, n. 798, e 5 febbraio 1992, n. 139, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 125.000 milioni con decorrenza dall'anno 1997 e di ulteriori 60.000 milioni con decorrenza dall'anno 1998, in base al riparto di cui al comma 2. 2. I limiti di impegno di cui al comma 1 sono rispettivamente ripartiti, relativamente agli anni 1997 e 1998, in ragione di (( lire 49.100 milioni e lire 20.600 milioni )) per gli interventi in regime di concessione di competenza del Ministero dei lavori pubblici, purche' affidati anteriormente al 1 giugno 1995; di lire 19.800 milioni e lire 11.000 milioni per gli interventi di competenza della regione Veneto; di lire 41.800 milioni e lire 21.000 milioni per gli interventi di competenza dei comuni di Venezia e Chioggia; di lire 2.050 milioni e lire 900 milioni per gli interventi relativi all'aeroporto Marco Polo, in regime di concessione di competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione; (( di lire 3.500 milioni e lire 2.500 milioni per gli interventi di competenza dell'Autorita' portuale di Venezia, da effettuare nel rispetto delle competenze del Ministero dell'ambiente; )) di lire 2.350 milioni e lire 1.200 milioni per gli interventi di competenza dell'Universita' di Ca' Foscari; di lire 1.200 milioni e lire 600 milioni per gli interventi di competenza dell'Istituto universitario di architettura di Venezia; di lire 5.200 milioni e lire 2.200 milioni per gli interventi di competenza della provincia di Venezia. 3. A valere sui limiti di impegno di cui al comma 2, i soggetti indicati al comma 2 dell'articolo 1 della citata legge n. 139 del 1992, (( nonche' l'Autorita' portuale di Venezia, )) sono autorizzati a contrarre mutui con le modalita' di cui al medesimo articolo 1, comma 2. 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 125.000 milioni per il 1997 e a lire 185.000 milioni annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi: - La legge n. 798/1984 reca nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia. - La legge n. 139/1992 reca: "Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna". Si trascrive il testo del comma 2 del relativo art. 1: "2. Per consentire l'attivazione delle opere piu' significative, la regione Veneto, la provincia di Venezia, i comuni di Venezia e di Chioggia, il concessionario del Ministero dei lavori pubblici per gli interventi di cui all'art. 3, primo comma, lettere a), c), d) e l), della legge 29 novembre 1984, n. 798, il concessionario del Ministero dei trasporti che ha in corso l'ultimazione dei lavori dell'aeroporto 'Marco Polo' di Venezia e la gestione del medesimo, nonche' l'Universita' Ca' Foscari e l'Istituto universitario di architettura di Venezia, sono autorizzati a contrarre, nel secondo semestre dell'anno 1992 e dell'anno 1993, mutui con ammortamento sino a quindici anni con istituti di credito speciale, o sezioni autonome specializzate, con oneri di ammortamento per capitali ed interessi a carico dello Stato. Anche in deroga a quanto previsto dai rispettivi statuti, i predetti istituti di credito o sezioni autonome sono tenuti a far decorrere l'ammortamento dall'anno successivo a quello in cui e' stato perfezionato il contratto di mutuo. L'importo eventualmente dovuto a titolo di interessi di preammortamento, maggiorato degli ulteriori interessi maturati dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza della prima rata dello stesso, calcolati al medesimo tasso applicabile, ai sensi di quanto previsto per le operazioni di mutuo, nel primo semestre dell'ammortamento, sara' corrisposto con la prima rata di ammortamento". Gli interventi di cui all'art. 3, primo comma, lettere a), c), d) ed l), della citata legge n. 798/1984 sono, rispettivamente: studi, progettazioni, sperimentazioni ed opere volte al riequilibrio idrogeologico della laguna, all'arresto e all'inversione del processo di degrado del bacino lagunare e all'eliminazione delle cause che lo hanno provocato, all'attenuazione dei livelli delle maree in laguna, alla difesa, con interventi localizzati, delle "insulae" dei centri storici e a porre al riparo gli insediamenti urbani lagunari dalle "acque alte" eccezionali, anche mediante interventi alle bocche di porto con sbarramenti manovrabili per la regolazione delle maree, nel rispetto delle caratteristiche di sperimentalita', reversibilita' e gradualita' contenute nel voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 201 del 1982; marginamenti lagunari; opere portuali marittime a difesa del litorale; studi e progettazioni relativi alle opere di competenza dello Stato per l'aggiornamento degli studi sulla laguna, con particolare riferimento ad uno studio di fattibilita' delle opere necessarie ad evitare il trasporto nella laguna di petroli e derivati, a ripristinare i livelli di profondita' dei canali di transito nei termini previsti dalla legge 16 aprile 1973, n. 171, e compatibili col traffico mercantile, nonche' all'apertura delle valli da pesca.