Art. 2. 1. Per la realizzazione di indifferibili interventi nell'aeroporto internazionale "G. Galilei" di Pisa, necessari per assicurare condizioni di sicurezza, di praticabilita' e di decoro funzionali allo svolgimento del Consiglio europeo a Firenze, previsto nel corso del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, e' autorizzata, per l'anno 1996, la spesa di lire 1,5 miliardi. 2. Per la determinazione degli interventi da adottare ai sensi del comma 1 e delle relative modalita' di esecuzione, e' istituita, (( senza oneri per il bilancio dello Stato, )) una speciale commissione presieduta dal prefetto e composta dal questore, dal provveditore regionale alle opere pubbliche e dal comandante provinciale dei vigili del fuoco. I predetti componenti possono delegare un proprio rappresentante e la commissione puo' essere presieduta, in caso di assenza o impedimento del prefetto, da un suo delegato. Il prefetto puo' invitare alle riunioni della commissione rappresentanti di altre amministrazioni o enti interessati, con il compito di assicurare il necessario raccordo di indirizzi per l'organizzazione del Consiglio europeo di cui al comma 1. 3. All'attuazione degli interventi provvede il prefetto o un suo delegato, che si avvale degli uffici tecnici statali, provinciali e comunali e, ove occorra, chiede la collaborazione degli uffici tecnici regionali. 4. Ai fini indicati nei commi 1 e 2 i provvedimenti occorrenti sono adottati, anche in deroga alle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e alle norme di contabilita' generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento. 5. Al pagamento delle spese occorrenti provvedera' la prefettura di Pisa, sulla base di apposita certificazione sulla regolarita' dei lavori eseguiti, rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche e di attestazione sulla congruita' dei prezzi delle forniture rilasciata dall'ufficio tecnico erariale, nonche' sulla base dei documenti giustificativi vistati dal prefetto o dal suo delegato, cui sia stata affidata l'attuazione dell'intervento a norma del comma 3. 6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero dal tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno medesimo. 7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi: - La legge n. 109/1994 e' la legge quadro in materia di lavori pubblici.