IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
  Vista la legge 18 maggio 1989,  n.  183,  recante:  "Norme  per  il
riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
10 agosto 1989, recante: "Costituzione dell'Autorita' di  bacino  dei
fiumi Liri-Garigliano e Volturno";
  Visto  l'art. 5, comma 1, lettera d), della legge n. 183/1989, come
modificato dall'art. 1, comma 3, della legge 7 agosto 1990,  n.  253,
che  ha  riaffermato  le  competenze  statali in materia idraulica in
tutti i bacini idrografici classificati di rilievo nazionale, tra cui
quello del Liri-Garigliano;
  Visto, altresi', l'art. 14, comma 3, della  richiamata  legge  che,
sempre  relativamente  ai bacini idrografici di rilievo nazionale, ha
confermato il riparto delle competenze  tra  Stato  e  regioni  quale
risulta dalle vigenti disposizioni di legge;
  Visto  ancora  il  citato  comma 3 dell'art. 14 soprarichiamato che
prevede  che  nei  bacini  di   rilievo   nazionale,   al   fine   di
razionalizzare  il  riparto  delle  competenze  amministrative  e  di
assicurare la  coordinata  gestione  delle  opere  idrauliche,  della
polizia  idraulica  e  del servizio di pronto intervento, il Ministro
dei  lavori  pubblici,  su  richiesta  del   Comitato   istituzionale
interessato  e su conforme parere del Comitato nazionale della difesa
del suolo, individui, con proprio decreto, i corsi d'acqua -  escluse
in  ogni  caso  le  aste  principali  dei  bacini  -  per  i quali le
competenze  amministrative  relative  alle  opere  idrauliche  ed  al
servizio   di   polizia   idraulica   sono  trasferite  alle  regioni
territorialmente interessate;
  Vista la deliberazione n. 5 del 29 gennaio 1996, corredata  da  una
relazione  tecnica  illustrativa  e da una planimetria del bacino del
Liri-Garigliano in scala 1:25.000, con cui il Comitato  istituzionale
dell'Autorita' di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, per le
finalita'  di  razionalizzazione  funzionale  sopra  specificate, nel
richiedere  al  Ministro  dei  lavori  pubblici   l'attivazione   del
procedimento  di  cui  alla disposizione soprariferita, ha sottoposto
una proposta di individuazione dei tratti di corsi d'acqua del bacino
costituenti  la  rete  idrografica  principale,   ove   le   funzioni
idrauliche  sono  attribuite  allo  Stato,  conferendo, altresi', per
esclusione, la competenza su tutti i tronchi non compresi nella  rete
idrografica principale alle regioni competenti;
  Visto  il  parere  favorevole espresso dal Comitato nazionale delle
difesa del suolo nella seduta dell'8 maggio 1996 il quale,  peraltro,
ha  proposto  che la rete idrografica principale a competenza statale
fosse estesa nelle regioni di rigurgito degli affluenti minori  nelle
aste  principali  fino  a 200 metri a monte dal punto di confluenza o
fino  alla  sezione  di  impianto  di  opere   d'arte   o   manufatti
particolari,  raccomandando,  peraltro,  che  per  evitare incertezze
nella individuazione delle sezioni idriche terminali  di  monte,  ove
cessa la competenza statale degli affluenti minori, tributari di aste
principali  o  essenziali,  appare  opportuno  che tra l'Autorita' di
bacino  proponente  e   le   Regioni   interessate   sia   concordata
l'apposizione di termini o segnali in tali punti;
  Ritenuta la necessita', ai fini della razionalizzazione del riparto
delle  competenze  amministrative  e  della coordinata gestione delle
opere idrauliche, della polizia idraulica e del  servizio  di  pronto
intervento nel bacino di rilievo nazionale dei fiumi Liri-Garigliano,
di  procedere nel rispetto dei criteri fissati dalla legge n. 183/89,
in conformita' della proposta deliberata dal  Comitato  istituzionale
della competente Autorita' di bacino, recepita dal Comitato nazionale
della  difesa  del  suolo,  alla  individuazione  dei tratti di corsi
d'acqua per i quali le predette competenze sono attribuite allo Stato
e, per esclusione, conferendo sui  restanti  tronchi  del  bacino  la
competenza alle regioni territorialmente competenti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 3, della legge 18
maggio  1989,  n.  183, e successive modificazioni ed integrazioni, e
per le finalita' illustrate nelle premesse,  nel  bacino  idrografico
del  fiume  Liri-Garigliano,  sono  individuati i seguenti tratti dei
corsi d'acqua, risultanti  dalla  cartografia  allegata  al  presente
decreto  del  quale costituisce parte integrante, costituenti la rete
idrografica principale in cui  le  funzioni  amministrative  relative
alle opere idrauliche, alla polizia idraulica ed al servizio di piena
sono riservate allo Stato:
   1) Fiume Liri, dalla sorgente di Cappadocia alla confluenza con il
fiume Gari;
   2)  Fiume Garigliano, dalla confluenza con il fiume Liri fino alla
foce nel Tirreno;
   3) Fiume Sacco, dalla confluenza  con  il  fosso  Savo  fino  alla
confluenza con il fiume Liri;
   4) scolmatore di piena di Isola Liri;
   5) scolmatore di piena di Fibreno;
   6)  aste  essenziali del bacino e zone di rigurgito o interessanti
ai fini della sicurezza idraulica degli affluenti principali.
  2. Nei tratti dei corsi d'acqua costituenti il reticolo idrografico
del bacino dei fiumi Liri-Garigliano non ricompresi nella elencazione
di cui all'art.  1,  come  riportati  nell'allegata  cartografia,  le
funzioni  amministrative  sopraindicate  sono attribuite alle regioni
Abruzzo,  Campania  e  Lazio,  secondo   le   rispettive   competenze
territoriali.