Art. 2. 1. Il trasferimento delle competenze amministrative, come rideterminate ai sensi del presente decreto, decorre allo scadere di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale. Entro lo stesso termine sono espletate, d'intesa fra le amministrazioni interessate, le operazioni di trasferimento e di presa in consegna dei beni mobili ed immobili, delle opere e degli impianti, nonche' degli atti e di ogni altra documentazione tecnica e amministrativa, individuati in appositi elenchi nominativi, necessari ad assicurare la continuita' dello svolgimento delle funzioni trasferite. 2. Resta di competenza dell'amministrazione interessata la definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato impegni di spesa, anche in conto residui, in data anteriore alla scadenza di cui al comma precedente.