Art. 2.
  1.  Il  trasferimento   delle   competenze   amministrative,   come
rideterminate  ai sensi del presente decreto, decorre allo scadere di
sessanta giorni  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso  nella
Gazzetta  Ufficiale. Entro lo stesso termine sono espletate, d'intesa
fra le amministrazioni interessate, le operazioni di trasferimento  e
di presa in consegna dei beni mobili ed immobili, delle opere e degli
impianti, nonche' degli atti e di ogni altra documentazione tecnica e
amministrativa, individuati in appositi elenchi nominativi, necessari
ad   assicurare  la  continuita'  dello  svolgimento  delle  funzioni
trasferite.
  2.  Resta  di  competenza   dell'amministrazione   interessata   la
definizione  dei  procedimenti  amministrativi che abbiano comportato
impegni di spesa, anche in conto  residui,  in  data  anteriore  alla
scadenza di cui al comma precedente.