Art. 4. L'art. 5 e' soppresso e sostituito con i seguenti: Art. 5. - 1. Gli esami di profitto consistono in una prova orale e possono prevedere una prova scritta. Art. 5-bis. - 1. L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta su un tema scelto dal candidato in una delle materie di cui agli insegnamenti impartiti nella facolta' e nella eventuale prova della preparazione giuridica del candidato. 2. La facolta' puo' individuare, con deliberazione del Consiglio, materie non insegnate nella facolta' tra le quali, previo superamento del relativo esame, puo' essere scelto un tema per la dissertazione scritta di laurea. 3. L'assegnazione della tesi di laurea in materie comprese nei settori scientifico-disciplinari del diritto privato (N01X), del diritto commerciale (N04X), del diritto processuale civile (N15X) e del diritto del lavoro (N07X) presuppone la scelta del percorso formativo di cui al secondo comma, lettera A), del precedente art. 3-quater. L'assegnazione della tesi di laurea in materie comprese nei settori scientifico-disciplinari del diritto pubblico (N09X), del diritto costituzionale (N08X), del diritto penale (N17X) e del diritto processuale penale (N16X) presuppone la scelta del percorso formativo di cui al secondo comma, lettera B), del precedente art. 3-quater. 4. La commissione giudicatrice puo' non ammettere alla discussione il candidato che abbia presentato dissertazione scritta manifestamente insufficiente.