Art. 4.
  L'art. 5 e' soppresso e sostituito con i seguenti:
  Art.  5. - 1. Gli esami di profitto consistono in una prova orale e
possono prevedere una prova scritta.
  Art. 5-bis. - 1. L'esame di laurea consiste  nella  discussione  di
una  dissertazione  scritta svolta su un tema scelto dal candidato in
una delle materie di cui agli insegnamenti impartiti nella facolta' e
nella eventuale prova della preparazione giuridica del candidato.
  2. La facolta' puo' individuare, con deliberazione  del  Consiglio,
materie non insegnate nella facolta' tra le quali, previo superamento
del  relativo  esame, puo' essere scelto un tema per la dissertazione
scritta di laurea.
  3. L'assegnazione della tesi di  laurea  in  materie  comprese  nei
settori  scientifico-disciplinari  del  diritto  privato  (N01X), del
diritto commerciale (N04X), del diritto processuale civile  (N15X)  e
del  diritto  del  lavoro  (N07X)  presuppone  la scelta del percorso
formativo di cui al secondo comma, lettera A),  del  precedente  art.
3-quater. L'assegnazione della tesi di laurea in materie comprese nei
settori  scientifico-disciplinari  del  diritto  pubblico (N09X), del
diritto costituzionale  (N08X),  del  diritto  penale  (N17X)  e  del
diritto  processuale  penale (N16X) presuppone la scelta del percorso
formativo di cui al secondo comma, lettera B),  del  precedente  art.
3-quater.
  4.  La commissione giudicatrice puo' non ammettere alla discussione
il   candidato   che   abbia   presentato    dissertazione    scritta
manifestamente insufficiente.