Art. 3. Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avra' inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento dell'ottava tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammmontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sara' riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato all'asta della settima tranche e verra' assegnata con le modalita' indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 22 agosto 1996, in quanto applicabili. Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 10 ottobre 1996. Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione. L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel collocamento supplementare e' pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CTZ, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.