Art. 3.
  Non  appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  di  cui al
precedente art. 2, avra' inizio, in base all'art. 4,  secondo  comma,
del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse,
il  collocamento  dell'ottava tranche dei certificati, per un importo
massimo del 10 per cento dell'ammmontare nominale indicato all'art. 1
del presente decreto; tale tranche  sara'  riservata  agli  operatori
"specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato all'asta della
settima  tranche  e  verra' assegnata con le modalita' indicate negli
articoli 12 e 13 del citato decreto del 22  agosto  1996,  in  quanto
applicabili.
  Gli    "specialisti"    potranno    partecipare   al   collocamento
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino  alle  ore
17 del giorno 10 ottobre 1996.
  Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
  L'importo  spettante  di  diritto  a  ciascuno  "specialista"   nel
collocamento  supplementare  e'  pari  al  rapporto fra il valore dei
titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime
tre aste dei CTZ, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del  presente
decreto,  ed  il  totale  assegnato, nelle medesime aste, agli stessi
operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.