Art. 2. Dopo l'art. 234, sono inseriti, con il conseguente scorrimento di quelli successivi, i seguenti nuovi articoli relativi al diploma universitario in matematica: DIPLOMA UNIVERSITARIO IN MATEMATICA Art. 235. - E' istituito il diploma universitario in matematica. Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Il corso di diploma ha lo scopo di fornire le conoscenze matematiche di base e la familiarita' con il ragionamento matematico utili per lo svolgimento di attivita' che impiegano il linguaggio e gli strumenti della matematica ed usufruibili per la prosecuzione degli studi in Italia o all'estero nelle discipline che richiedono una preparazione matematica. I piani di studio determinati dalle strutture didattiche potranno prevedere l'acquisizione di conoscenze per specifiche applicazioni della matematica. Art. 236. - L'articolazione del corso di diploma, i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticita' degli insegnamenti, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di laurea e di diploma, sono determinati dalla struttura didattica con le modalita' previste dal secondo comma dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. In attesa dell'entrata in vigore del regolamento didattico di Ateneo, le funzioni della struttura didattica, in relazione al diploma di matematica, per gli adempimenti di cui al precedente comma, sono esercitate dal consiglio della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali che delibera su proposta del consiglio del corso di laurea in matematica. Art. 237. - Il diploma si consegue in due anni. Il corso di studi prevede l'equivalenza di otto annualita', per novecentosessanta ore complessive di lezioni ed esercitazioni. Esso si articola in corsi annuali di centoventi ore o moduli semestrali di sessanta ore comprensive di lezioni ed esercitazioni. Di regola ogni corso o modulo e' accompagnato da esercitazioni. L'organizzazione dei moduli semestrali dovra' seguire la normativa prevista per i moduli ridotti dalla tabella XXII dell'ordinamento didattico, relativa al corso di laurea in matematica, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1990. Il piano di studio dovra' prevedere un numero di insegnamenti annuali o moduli semestrali equivalenti complessivamente ad almeno cinque annualita', scelti all'interno dell'area matematica (tabella A). Dovra' inoltre prevedere che siano soddisfatte le condizioni, indicate nell'ordinamento didattico del corso di laurea in matematica, affinche' il diplomato possa iscriversi al terzo anno del corso di laurea e cioe' il superamento di prove di valutazione del profitto per corsi annuali o moduli semestrali equivalenti complessivamente a quattro esami delle discipline del primo biennio del corso di laurea in matematica. Inoltre, almeno tre di questi esami debbono riferirsi a discipline dell'area matematica del primo anno del corso di laurea in matematica. Tutti gli insegnamenti, tranne al piu' di una annualita' o due moduli semestrali, dovranno essere scelti all'interno delle aree indicate nelle allegate tabelle A e B ed appartenere ai settori scientifico-disciplinari individuati con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1944, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Il piano di studio dovra' prevedere l'acquisizione da parte dello studente di competenze nell'uso dei mezzi di calcolo per problemi di matematica. Queste competenze potranno essere acquisite attraverso gli insegnamenti dell'area matematica previsti dai piani di studio (tabella A). Tuttavia, qualora il piano di studi non preveda, a questo scopo, almeno un modulo semestrale in una disciplina della sottoarea analisi numerica o della sottoarea informatica, lo studente dovra' superare una prova pratica nell'uso dei mezzi di calcolo, in aggiunta alle prove di valutazione relative agli insegnamenti seguiti. Le modalita' per sostenere questa prova, che non dara' luogo a votazione, sono stabilite dalla competente struttura didattica. Per conseguire il diploma lo studente dovra' sostenere al termine dei corsi un colloquio orale con una commissione nominata secondo modalita' stabilite dalla struttura didattica competente. Art. 238. - Ai fini del proseguimento degli studi e del riconoscimento previsto dal comma 3 dell'art. 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono considerati affini: il corso di laurea in matematica, il corso di laurea in astronomia, il corso di laurea in informatica, il corso di laurea in fisica, tutti i corsi di laurea della facolta' di ingegneria, tutti i corsi di laurea della facolta' di scienze statistiche, demografiche ed attuariali. La struttura didattica competente provvede al riconoscimento ai sensi del comma 2 dell'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, valutando anche i programmi effettivamente svolti. Sono comunque riconoscibili ai fini del conseguimento della laurea in matematica tutti gli insegnamenti comuni al corso di laurea in matematica. Coloro che hanno conseguito il diploma in matematica possono ottenere a domanda l'iscrizione al terzo anno del corso di laurea in matematica previa verifica che siano ottemperate le condizioni di cui al precedente art. 237. Il consiglio del corso di laurea determinera' le modalita' di riconoscimento dei moduli semestrali. La struttura didattica determinera' le modalita' di passaggio degli studenti dal corso di diploma al corso di laurea e viceversa, offrendo agli studenti un servizio di consulenza, che puo' essere affidato ai tutori incaricati di seguire individualmente gli studenti. La struttura didattica potra' stabilire che il primo anno sia lo stesso per gli studenti del corso di laurea e di diploma.