Art. 2. Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalita' indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto ministeriale dell'11 settembre 1996, entro le ore 13 del giorno 15 ottobre 1996. Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto dell'11 settembre 1996.