Art. 2.
  Le  offerte  degli  operatori  relative  alla  tranche  di  cui  al
precedente  art.  1,  dovranno  pervenire,  con  l'osservanza   delle
modalita'   indicate  negli  articoli  9  e  10  del  citato  decreto
ministeriale dell'11 settembre 1996, entro le ore 13  del  giorno  15
ottobre 1996.
  Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
  Successivamente alla scadenza del termine  di  presentazione  delle
offerte  verranno  eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di
cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto dell'11  settembre
1996.