Art. 3.
  1. Qualora a seguito degli accertamenti di cui all'art. 1, comma 1,
lettera  b),  la  malattia  e' confermata in una azienda, il servizio
veterinario   competente    ne    da'    comunicazione    telegrafica
all'assessorato alla sanita' della regione o della provincia autonoma
ed al Ministero della sanita'.