Art. 6.
  1.  Pesci,  uova embrionate e gameti destinati alla semina in acque
pubbliche, devono provenire da zone o aziende riconosciute indenni da
setticemia emorragica virale e da necrosi ematopoietica infettiva, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30  dicembre  1992,
n. 555.
  2.  In  deroga al comma 1, e per un periodo non superiore ai cinque
anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, possono  essere
seminati  in acque pubbliche solo pesci, uova embrionate e gameti che
provengono da aziende le quali siano state sottoposte, per almeno due
anni consecutivi, a due controlli  ufficiali  annuali,  effettuati  a
distanza di almeno quattro mesi e che abbiano dato esito negativo nei
confronti delle malattie considerate.
  3.  Le  aziende situate a monte di aziende non infette, non possono
introdurre  pesci,  uova  o  gameti  di  cui  non   sia   certificata
ufficialmente la provenienza da aziende non infette.