Art. 6. 1. Pesci, uova embrionate e gameti destinati alla semina in acque pubbliche, devono provenire da zone o aziende riconosciute indenni da setticemia emorragica virale e da necrosi ematopoietica infettiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555. 2. In deroga al comma 1, e per un periodo non superiore ai cinque anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, possono essere seminati in acque pubbliche solo pesci, uova embrionate e gameti che provengono da aziende le quali siano state sottoposte, per almeno due anni consecutivi, a due controlli ufficiali annuali, effettuati a distanza di almeno quattro mesi e che abbiano dato esito negativo nei confronti delle malattie considerate. 3. Le aziende situate a monte di aziende non infette, non possono introdurre pesci, uova o gameti di cui non sia certificata ufficialmente la provenienza da aziende non infette.